(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35/I-II del 30 agosto 2016) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 892 del 9 agosto 2016; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, e' aggiunto il seguente comma 4: «4. Se la coltivazione di piante officinali ai fini della prima lavorazione e della vendita nonche' la raccolta di piante selvatiche avviene nell'ambito di un'impresa agricola, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere soddisfatti anche dai familiari partecipanti all'impresa ai sensi dell'art. 230/bis del codice civile.» Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 16 agosto 2016 Il Presidente della Provincia: Kompatscher