(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 35/I-II del 30 agosto 2016) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 892 del 9 agosto
2016; 
 
                                Emana 
 
  il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, e' aggiunto il seguente comma 4: 
  «4. Se la coltivazione di piante officinali  ai  fini  della  prima
lavorazione e della vendita nonche' la raccolta di piante  selvatiche
avviene nell'ambito di un'impresa agricola, i  requisiti  di  cui  ai
commi  1  e  2  possono  essere  soddisfatti  anche   dai   familiari
partecipanti  all'impresa  ai  sensi  dell'art.  230/bis  del  codice
civile.» 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
    Bolzano, 16 agosto 2016 
 
                           Il Presidente della Provincia: Kompatscher